Cos’è una perizia
01
Verifica presupposti per annullamento Cartella Equitalia/ agenzia delle entrate riscossione
La nostra perizia è finalizza a verificare se ci sono i presupposti per annullamento Cartella Equitalia/ agenzia delle entrate riscossione ai sensi di
quanto stabilito dalle sentenze della Cassazione: n. 24933 del 06/12/2016 – n. 8934 del17/04/2014 – n. 15188 del 18/06/2013 – n. 22500 del 10/12/2012 – n. 4516/2012 del 21/02/2012
In caso di riscontro positivo, La nostra organizzazione redigerà automaticamente l’atto per il ricorso da depositare presso l’organo competente per la richiesta dell’annullamento degli atti.
02
Valutiamo i seguenti atti
A) cartella di pagamento/avviso di addebito
B) atto di intimazione di pagamento notificato sulla base di una cartella non pagata
C) Atto di preavviso di ipoteca e di fermo amministrativo
03
I motivi dell’opposizione
I motivi dell’opposizione verteranno sui seguenti aspetti:
- Illegittimità della notifica effettuata a mezzo PEC (solo se la notifica è avvenuta con PEC)
- Carenza di motivazione dell’atto in particolare per quanto concerne il calcolo degli aggi, degli interessi e delle somme aggiuntive
- Violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione per quanto concerne l’aggio
- Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità
04
Perizia Econometrica
Il tutto sarà confermato da una perizia Econometrica che controlla l’esattezza dei calcoli effettuati dall’Ente di riscossione e l’eventuale presenza di Anatocismo tributario.
Scomponiamo il contenuto della cartella ripercorrendo passo dopo passo il processo seguito e le formule utilizzate da Equitalia per il calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora, dell’aggio ecc. per confrontarli con le norme tributarie che ne stabiliscono la corretta applicazione ricostruendo tutti i passaggi logici e componendo le formule utilizzate.
Risulta essere un indispensabile strumento per proporre ricorso ed eccepire la nullità della cartella come stabilito dalla Cass. Civ. Sentenza 21 marzo 2012, n. 4516
L’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l’operato dell’ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa.
Cass. Civ. Sentenza 21 marzo 2012, n. 4516
Di fatto, nelle cartelle esattoriali, le formule utilizzate da Equitalia Spa per calcolare le maggiori imposte (sanzioni, interessi di mora, aggio ecc.) non sono indicate ed il contribuente non dispone delle capacità tecniche per poter verificare se le stesse siano corrette e rispettose delle norme.
Verifichiamo analizziamo e controlliamo le cartelle di Equitalia S.p.A. che sono state oggetto o meno di rateizzo.
In particolare, si potrà verificare l’eventuale:
05
Verifichiamo e quantifichiamo i seguenti profili di illegittimità
- interessi di mora (che Equitalia S.p.A. calcola sul ruolo complessivamente considerato e quindi anche sulla quota di interessi di ritardata iscrizione a ruolo)
- interessi di dilazione sul ruolo (calcolati come al punto precedente)
- interessi di mora per il pagamento in ritardo di una rata (anche in questo caso calcolati da Equitalia S.p.A. sull’intera rata comprensiva di interessi). La L.106 del 07/07/2011 art. 7 comma 2 sexies e 2 septies ha espressamente stabilito il divieto di calcolare gli interessi di mora sugli altri interessi per i ruoli consegnati successivamente al 13 luglio 2011, 2011 rendendo quindi illegittimo l’Anatocismo Tributario. Di fatto, Equitalia, nonostante il divieto, continua a praticare Anatocismo Tributario.
- Applicazione dell’interesse di mora sulle sanzioni: illegittima in virtù della disposizione dell’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che stabilisce testualmente che: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.”
- Compenso di riscossione (aggio) per la quota calcolata su interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (ragioni legate alla concreta capacità contributiva del debitore vorrebbero che l’aggio fosse calcolato soltanto sul debito tributario escludendo queste basi di calcolo)
- Piano di rateizzo realizzato con il metodo c.d. “alla francese”.
Ammortamento alla francese
Numerose sentenze di merito hanno stabilito tale evidenza stabilendo il ricalcolo del piano ad un tasso sostitutivo.
06
Ricalcolo del dovuto
- Ricalcoliamo il piano di rateizzo e gli importi da recuperare
- Quantifichiamo l’ammontare delle eventuali somme non dovute e degli interessi legali maturati